Art. 583-ter.

Art. 583-ter.

Pena accessoria

(( La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni.

Della sentenza di condanna e' data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri)).

Torna all indice del Codice Penale

Potrebbero interessarti anche