Art. 639-bis.

Art. 639-bis.

(Casi di esclusione della perseguibilita' a querela).

Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 ((, 634-bis)) e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

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