Art. 1.
Giurisdizione dei giudici ordinari
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO I — DEGLI ORGANI GIUDIZIARI › CAPO I — Del giudice › Sezione I — Della giurisdizione e della competenza in generale