Art. 108.
Estromissione del garantito
Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.
LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO IV — DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE