Art. 129.

Art. 129.

Doveri di chi interviene o assiste all'udienza

Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO VI — DEGLI ATTI PROCESSUALI › CAPO I — Delle forme degli atti e dei provvedimenti › Sezione II — Delle udienze