Art. 30.

Art. 30.

Foro del domicilio eletto

Chi ha eletto domicilio ((a norma dell'art. 47 del codice civile)) può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO I — DEGLI ORGANI GIUDIZIARI › CAPO I — Del giudice › Sezione III — Della competenza per territorio