Art. 5 c.p.c. — Momento determinante della giurisdizione e della competenza

Percorso: Libro I — Disposizioni generali → Titolo I — Degli organi giudiziari → Capo I — Del giudice → Sezione I — Della giurisdizione e della competenza in generale

Testo della norma

La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

Scopo della norma

La norma sancisce il principio tempus regit actum con riferimento alla giurisdizione e alla competenza, cristallizzando la situazione di fatto e di diritto al momento dell’introduzione del giudizio. La regola garantisce certezza e stabilità al rapporto processuale, impedendo che sopravvenienze legali o fattuali possano spostare la causa davanti a un giudice diverso da quello inizialmente adito.