Art. 702.

Art. 702.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 (67) ((72

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

CAPO IIIbis

Del procedimento sommario di cognizione

((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149))

LIBRO QUARTO — DEI PROCEDIMENTI SPECIALI › TITOLO I — DEI PROCEDIMENTI SOMMARI › CAPO III — Dei procedimenti cautelari