Art. 744.

Art. 744.

Copie o estratti da pubblici registri

I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.

LIBRO QUARTO — DEI PROCEDIMENTI SPECIALI › TITOLO III — DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI