Art. 748.
Forma della vendita
La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.
Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.
LIBRO QUARTO — DEI PROCEDIMENTI SPECIALI › TITOLO IV — DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI › CAPO I — Disposizioni generali