Art. 770.

Art. 770.

Inventario da eseguirsi dal notaio

Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;

2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;

3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto ((o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto)). ((178))

La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.

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AGGIORNAMENTO (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

LIBRO QUARTO — DEI PROCEDIMENTI SPECIALI › TITOLO IV — DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI › CAPO III — Dell'inventario