Art. 793.
Convocazione dei creditori
Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.
LIBRO QUARTO — DEI PROCEDIMENTI SPECIALI › TITOLO VI — DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE