Art. 811.

Art. 811.

Sostituzione di arbitri

((Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato.

Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.))

LIBRO QUARTO — DEI PROCEDIMENTI SPECIALI › TITOLO VIII — DELL'ARBITRATO