Art. 816-quinquies.

Art. 816-quinquies.

Intervento di terzi e successione nel diritto controverso

((L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario.

Si applica l'articolo 111.))

LIBRO QUARTO — DEI PROCEDIMENTI SPECIALI › TITOLO VIII — DELL'ARBITRATO