Art. 206.

Art. 206.

Assistenza delle parti all'assunzione

Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.

LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO I — DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE › CAPO II — Dell'istruzione della causa › Sezione III — Dell'istruzione probatoria