Art. 227.
Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela
L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.
Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 del codice di procedura penale.
§ 6
Della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale
LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO I — DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE › CAPO II — Dell'istruzione della causa › Sezione III — Dell'istruzione probatoria