Art. 251.

Art. 251.

Giuramento dei testimoni

I testimoni sono esaminati separatamente.

Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: "consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità".

Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro". (33) ((74))

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AGGIORNAMENTO (33)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 – 10 ottobre 1979, n. 117 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1979, n. 284), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa…" e dopo le parole "consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio…" non è contenuto l'inciso "se credente"".251

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AGGIORNAMENTO (74)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 – 5 maggio 1995, n. 149 (in G.U. 1a s.s. 10/05/1995, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile:

a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle", anziché stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle";

b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "legge la formula: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità", anziché stabilire che il giudice istruttore "lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza";

c) nella parte in cui prevede: "Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro"".

LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO I — DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE › CAPO II — Dell'istruzione della causa › Sezione III — Dell'istruzione probatoria