Art. 298.
Effetti della sospensione
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.
CAPO VII — Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo › Sezione I — Della sospensione del processo