Art. 298.

Art. 298.

Effetti della sospensione

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.

CAPO VII — Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo › Sezione I — Della sospensione del processo