Art. 301.
Morte o impedimento del procuratore
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.
In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.
Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
CAPO VII — Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo › Sezione II — Dell'interruzione del processo