Art. 308.
Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza
((L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 commi terzo, quarto e quinto.
Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie)).
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