Art. 314.

Art. 314.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51

((90))

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO II — ((DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE))