Art. 432.

Art. 432.

Valutazione equitativa delle prestazioni

((Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.))

((Par. 2

Delle impugnazioni))

LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO III — DELLE IMPUGNAZIONI › CAPO I — Delle controversie individuali di lavoro › Sezione I — Disposizioni generali))