Art. 432.
Valutazione equitativa delle prestazioni
((Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.))
((Par. 2
Delle impugnazioni))
LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO III — DELLE IMPUGNAZIONI › CAPO I — Delle controversie individuali di lavoro › Sezione I — Disposizioni generali))