Art. 440.

Art. 440.

Appellabilità delle sentenze

((Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.))

LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO III — DELLE IMPUGNAZIONI › CAPO I — Delle controversie individuali di lavoro › Sezione I — Disposizioni generali))