Art. 445.

Art. 445.

Consulente tecnico

((Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.

Nei casi di particolare complessità il termine di cui all'articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.))

LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO III — DELLE IMPUGNAZIONI › CAPO I — Delle controversie individuali di lavoro › Sezione I — Disposizioni generali))