Art. 447.

Art. 447.

Esecuzione provvisoria

((Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell'articolo 431.))

LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO III — DELLE IMPUGNAZIONI › CAPO I — Delle controversie individuali di lavoro › Sezione I — Disposizioni generali))