Art. 487.
Forma dei provvedimenti del giudice
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finchè non abbia avuto esecuzione.
Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186.
CAPO I — Dell'espropriazione forzata in generale › Sezione I — Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale