Art. 502.

Art. 502.

Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno

Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno ((e dei mobili soggetti ad ipoteca)) si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.

In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.

CAPO I — Dell'espropriazione forzata in generale › Sezione IV — Della vendita e dell'assegnazione