Art. 514.

Art. 514.

Cose mobili assolutamente impignorabili

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 52;

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

((6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli)).

LIBRO TERZO — DEL PROCESSO DI ESECUZIONE › TITOLO II — DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA › CAPO II — Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore › Sezione I — Del pignoramento