Art. 537.

Art. 537.

Modo dell'incanto

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535.

L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.

Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.

CAPO II — Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore › Sezione III — Dell'assegnazione e della vendita