Art. 551.
Intervento
L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
CAPO III — Dell'espropriazione presso terzi › Sezione I — Del pignoramento e dell'intervento