Art. 629.
Rinuncia
Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.
Potrebbero interessarti anche
LIBRO TERZO — DEL PROCESSO DI ESECUZIONE › TITOLO VI — DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO › CAPO II — Dell'estinzione del processo