Art. 112.

Art. 112.

Nullita' del diritto

1. Il diritto di costitutore e' nullo se e' accertato che:

a) le condizioni fissate dalle norme sulla novita' e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore;

b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneita' e sulla stabilita' non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore e' stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore;

c) il diritto di costitutore e' stato conferito a chi non aveva diritto e l'avente diritto non si sia valso delle facolta' accordategli dall'articolo 118.

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