Art. 65.

Art. 65.

((Ambito della vigilanza su base consolidata))

1. ((Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione)) nei confronti dei seguenti soggetti:

a) societa' appartenenti a un gruppo bancario;

b) societa' ((bancarie e finanziarie)) partecipate almeno per il venti per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca; (97)

c) societa' ((bancarie e finanziarie)) non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 ;

e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 ;

f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 ;

g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 ;

h) societa' che controllano almeno una banca ((, incluse le societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter));

i) societa' diverse da quelle ((bancarie e finanziarie)) quando siano controllate da una singola banca ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

i-bis) societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3 ((, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter)); (97)

i-ter) societa', diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative. (97)

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente. (97)

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AGGIORNAMENTO (97)

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."

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