Art. 65.
((Ambito della vigilanza su base consolidata))
1. ((Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione)) nei confronti dei seguenti soggetti:
a) societa' appartenenti a un gruppo bancario;
b) societa' ((bancarie e finanziarie)) partecipate almeno per il venti per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca; (97)
c) societa' ((bancarie e finanziarie)) non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 ;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 ;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 ;
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 ;
h) societa' che controllano almeno una banca ((, incluse le societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter));
i) societa' diverse da quelle ((bancarie e finanziarie)) quando siano controllate da una singola banca ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
i-bis) societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3 ((, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter)); (97)
i-ter) societa', diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative. (97)
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente. (97)
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."