Art. 95-septies.

Art. 95-septies.

Applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di ((risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa)), nonche' ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorita' degli Stati comunitari ((o della Banca centrale europea)) adottati dopo il 5 maggio 2004.

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