Art. 105-ter.
(Commissari in temporaneo affiancamento)
1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o piu' commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, puo' essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, ((di una delle societa' italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2)) e delle societa' di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.