Art. 96-quater.1.

Art. 96-quater.1.

(( (Prestiti fra sistemi di garanzia).))

((

1. Un sistema di garanzia puo' erogare prestiti su base volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in uno altro Stato membro, se quest'ultimo:

a) non e' in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso a causa dell'insufficienza della propria dotazione finanziaria;

b) ha gia' fatto ricorso ai contributi straordinari;

c) utilizza i fondi presi a prestito per il rimborso dei depositanti;

d) non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia;

e) indica l'importo richiesto, comunque non superiore allo 0,5 per cento dei depositi da esso garantiti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4;

f) informa senza indugio l'ABE, dando comunicazione di quanto previsto alle lettere a), b), c), d), ed e).

2. L'erogazione del prestito e' soggetta alle seguenti condizioni:

a) il prestito e' rimborsato entro cinque anni; gli interessi sono corrisposti solo al momento del rimborso;

b) il tasso di interesse e' pari almeno al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante la durata del prestito;

c) il sistema di garanzia mutuante informa l'ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito.

3. Se un sistema di garanzia ha preso in prestito fondi ai sensi del presente articolo, i contributi da versare al sistema sono determinati in misura sufficiente a ripagare l'importo preso a prestito e ristabilire la dotazione finanziaria quanto prima.

))

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