Art. 114-quinquiesdecies.

Art. 114-quinquiesdecies.

(( (Scambio di informazioni) ))

((

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con:

a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorita' monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorita' pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;

b) altre autorita' competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

))

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