Art. 114-sexies.

Art. 114-sexies.

(( (Servizi di pagamento) ))

((

1. La prestazione di servizi di pagamento e' riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' Poste Italiane.

))

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