Art. 131.

Art. 131.

Abusiva attivita' bancaria

1. Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

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