Art. 60-bis.2.

Art. 60-bis.2.

(Piani di risoluzione)

1. La Banca d'Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza:

a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ((legislativo 16 novembre 2015, n. 180)); ovvero

b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall'articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto ((legislativo 16 novembre 2015, n. 180)).

2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob.

3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto ((legislativo 16 novembre 2015, n. 180)) e le disposizioni da esso richiamate.

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