Art. 57-bis.
(( (Liquidazione ordinaria).))
1. ((Alle Sim, ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna si applica, in quanto compatibile, l'articolo 97 del T.U. bancario.))
2. ((Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto.))
3. ((La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, puo' emanare disposizioni attuative del presente articolo.))