Art. 57-bis.

Art. 57-bis.

(( (Liquidazione ordinaria).))

1. ((Alle Sim, ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna si applica, in quanto compatibile, l'articolo 97 del T.U. bancario.))

2. ((Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto.))

3. ((La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, puo' emanare disposizioni attuative del presente articolo.))

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