Art. 88.

Art. 88.

Ritiro degli strumenti finanziari accentrati

1. ((Il depositario centrale di titoli)) mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui e' chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata e' convalidato con timbro, data e firma del depositario.

2. ((Il depositario centrale di titoli)) puo' autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata e' fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualita' di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore ((del depositario centrale di titoli)) di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.

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