Art. 35-novies.4.

Art. 35-novies.4.

(( (Modifiche dello statuto e diritto di recesso). ))

1. ((In deroga a quanto previsto dall'articolo 2460 del codice civile, le modificazioni dell'atto costitutivo sono approvate dall'assemblea secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto, ferma la necessita' di approvazione da parte di tutti i soci accomandatari.))

2. ((In deroga a quanto previsto dall'articolo 2437 del codice civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, esclusivamente i soci che non hanno concorso alle deliberazioni che determinano:))

a) ((la modifica della clausola relativa all'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attivita' della societa';))

b) ((la trasformazione della societa';))

c) ((il trasferimento della sede sociale all'estero;))

d) ((la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso.)) ((133))

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AGGIORNAMENTO (133)

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 4, lettera b)) che "la disciplina dettata dal titolo III, capo I-bis, sezione II-bis e dal capo I-ter della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni rispettivamente previste dall'articolo 35-novies.1, comma 3, e dall'articolo 35-quaterdecies, comma 10, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'adeguamento dei rispettivi albi e registri di vigilanza, ove precedente la scadenza del termine di cui al comma 3".

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