Art. 111.

Art. 111.

Diritto di acquisto

1. L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria ((o di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2,)) una partecipazione almeno pari al ((90 per cento)) del capitale rappresentato da titoli in una societa' italiana quotata ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta ((ovvero dall'acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2)), se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, il diritto di acquisto puo' essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del ((90 per cento)).

1-bis. ((Il comma 1 si applica anche nel caso in cui l'offerente, a seguito di offerta pubblica di acquisto totalitaria avente a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli, venga a detenere una percentuale almeno pari al 90 per cento di tali strumenti finanziari.))

2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere sono determinati ai sensi dell'articolo 108, commi 3, 4 e 5.

3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla societa' emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci.

Torna all indice del TUF - Testo unico della finanza