Art. 35-septies.

Art. 35-septies.

(Modifiche dello statuto).

1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto ((della Sicav in gestione interna autorizzata e della Sicaf in gestione interna autorizzata)) non riservate. ((133))

2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto ((della Sicav in gestione interna autorizzata e della Sicaf in gestione interna autorizzata)) non riservate non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalita' previste dal comma 1. La delibera e' inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice civile. ((133))

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AGGIORNAMENTO (133)

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

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