Art. 142.
Delega di voto
1. La delega di voto e' sottoscritta dal delegante, e' revocabile e puo' essere conferita soltanto per singole assemblee gia' convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non puo' essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega puo' essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega ((o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante e' tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione)). Le azioni per le quali e' stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Torna all indice del TUF - Testo unico della finanza