Art. 147-bis.

Art. 147-bis.

(( (Assemblee di categoria). ))

((

1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

))

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