Art. 151-bis.

Art. 151-bis.

(( (Poteri del consiglio di sorveglianza). ))

1. ((Il consiglio di sorveglianza puo', previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci e il consiglio di gestione. Il potere di convocazione puo' essere esercitato anche individualmente da ciascun componente del consiglio, a eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che puo' essere esercitato da almeno due componenti.))

2. ((Un componente del consiglio di sorveglianza puo' essere appositamente delegato a procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonche' a scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attivita' sociale.))

3. ((I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza indugio, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente e illustrate all'organo di controllo alla prima riunione successiva.))

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