Art. 81.

Art. 81.

Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo le disposizioni di questa sezione ((fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-bis, comma 4)). ((235)) (115)

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AGGIORNAMENTO (115)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 67.

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AGGIORNAMENTO (235)

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

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