Art. 135.
Redazione del verbale
1. Il verbale e' redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando il verbale e' redatto con la stenotipia o altro strumento ((idoneo)), il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.